Nuova Sabatini 2022: novità erogazione contributo

Ritorna la doppia modalità di erogazione del contributo

Dal 1° gennaio 2022, l’erogazione del contributo Nuova Sabatini ritornerà in 6 quote annuali per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. Sotto a tale soglia, il Ministero dello Sviluppo Economico pagherà tutto in un’unica soluzione. È l’effetto della modifica apportata alla disciplina dello strumento agevolativo dalla legge di Bilancio 2022, che destina alla misura 900 milioni di euro fino al 2027. In entrambi i casi, si potrà richiedere il contributo a conclusione dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.

La Legge di Bilancio 2022 ha stanziato 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027 sulla misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”). Resta confermato che i finanziamenti di importo fino a 200mila euro verranno erogati in un’unica soluzione, per importi superiori l’erogazione del finanziamento avverrà in più quote.

La Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Vi ricordiamo che la nostra “Area Service” da anni assiste imprenditori e intermediari finanziari per accedere, gestire e rendicontare l’utilizzo dell’agevolazione che ha fino ad oggi, supportato tutta l’innovazione della c.d. Rivoluzione 4.0. 

Contattateci, il nostro team è a Vostra completa disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN 2021 – 2022

Novità e conferme dalla Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 proroga fino al 2025 e modifica la disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Nello specifico il beneficio dell’agevolazione per gli anni 2021 e 2022 prevede:

  • Credito d’imposta del 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo (comma 200) (l’aliquota era del 12% ed il limite massimo 3 milioni per il 2020)
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica (comma 201) (l’aliquota era del 6% ed il limite massimo 1,5 milioni per il 2020)
  • Credito d’imposta del 15% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.(l’aliquota era del 10% ed il limite massimo 1,5 milioni per il 2020)
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica (comma 202) (l’aliquota era del 6% ed il limite massimo 1,5 milioni per il 2020)

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Confermata la MAGGIOR AGEVOLAZIONE PER IL MEZZOGIORNO ossia per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per le quali la misura del credito sarà pari al:

  • 25% per le grandi imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 45% per le piccole imprese

Sono da considerare agevolativi i progetti relativi a:

– di ricerca fondamentale,

– di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

  • Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
  • Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

CUMULO CONTRIBUTI: chiarimento della Ragioneria dello Stato

Il 2022 inizia con buone notizie!

Edito da Innovation Post

La Ragioneria dello Stato fuga ogni dubbio: sì alla cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR (incluso Transizione 4.0) con altre misure

Iniziamo il 2022 con una bella notizia che dissipa ogni dubbio residuo in merito alla cumulabilità delle misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con altre agevolazioni: questi incentivi possono infatti essere cumulati, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi. A specificarlo in via definitiva è la Circolare N. 33 della Ragioneria dello Stato datata 31/12/2021 e firmata dal Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta.In particolare, aveva destato preoccupazioni il richiamo della Ragioneria all’”obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.In molti avevano interpretato questa istruzione, che richiamava il Regolamento Europeo 2021/241, come un sostanziale divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali. 

Doppio finanziamento e cumulabilità sono concetti differenti

Nella nuova circolare di chiarimento, il Ragioniere Mazzotta sottolinea invece che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

Come spiega Mazzotta, “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, là dove recita:

“Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.”

Mazzotta conclude quindi che è “pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”.

La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

La regola vale anche per il Piano Transizione 4.0

Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina. Ricordiamo infatti che sull’acquisto di beni strumentali insistono diversi incentivi (es. la Nuova Sabatini o il credito d’imposta per il Mezzogiorno).

Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica – se mai ve ne fosse ulteriore bisogno – che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

THE PARTNERSHIP

Nella splendida location rurale de “La Campagnola” di Montegalda (Vi) ha avuto sede venerdì sera il primo atto dell’evoluzione di Studio Sinthesi con la presentazione sia dell’ampliamento della sede che del team work completo dello Studio. Inoltre ha preso ufficialmente vita la Partnership con Integracy e PRM con le quali si affronteranno le nuove sfide in ambito di credito agevolato per il 2022 predisponendo strumenti di sostegno e di accesso alle agevolazioni per intermediari finanziari, Professionisti e Clienti. 

Con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027 e il potenziamento mirato del bilancio a lungo termine dell’UE, l’attenzione è posta sulla nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario denominato NextGenerationEU, uno strumento temporaneo pensato per stimolare una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste, il più grande pacchetto per stimolare l’economia mai finanziato dall’UE.



STUDIO SINTHESI, INTEGRACY e PRM hanno dato vita a
THE PARTNERSHIP

Sull’onda del nuovo Piano Nazionale le tre strutture societarie hanno predisposto un protocollo collaborativo affinché tutti i clienti siano essi delle strutture partecipati, degli Studi Professionali, dei Collaboratori o dei fornitori per i quali si erogano da anni i servizi legati alle agevolazioni 4.0, possano usufruire in toto tutte le agevolazioni che saranno previste nel periodo di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021 – 2027.

Sarà la piattaforma WEBION ad essere il trait d’union delle varie strutture che decideranno di appoggiarsi ai servizi della neonata rete di collaborazione potenziandone i servizi al fine che possa essere di supporto sia per i consulenti che per i clienti e per i fornitori di beni e servizi.

VENETO: Contributi partecipazione a fiere

Descrizione completa del bando

Il bando eroga contributi per la partecipazione a fiere internazionali

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

a) essere imprese artigiane oppure micro/piccole/medie imprese

b) le imprese appartenenti al Settore Secondario, secondo la classificazione ATECO: nella visura camerale dell’azienda facente domanda di contributo dovrà essere riportato almeno un codice Ateco (combinazione alfa numerica che identifica una ATtività ECOnomica) dell’attività primaria e/o secondaria che abbia come macro-settore economico compreso tra “B-ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE” e “F-COSTRUZIONI” (ovvero tra le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori comprese tra 05 e 43.99.99).

c) non sono ammissibili domande per iniziative riferite ai Settori: Primario (agricoltura – pesca), Turismo, Commercio e Servizi (compreso il trasporto);

d) avere sede legale e/o un’unità operativa, come da visura camerale aggiornata (escluso magazzino o deposito), nella regione Veneto

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le domande di contributo riguardanti la partecipazione a Fiere internazionali sia all’estero sia in Italia, che si sono svolte o si svolgeranno tra il 30 settembre 2020 e il 15 aprile 2022.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse complessive destinate al presente bando ammontano a euro 780.000,00.

L’ammontare di ciascun contributo è fissato nel massimo della spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi espositivi (comprese le utenze) e l’eventuale allestimento finalizzate alla partecipazione a fiere internazionali all’estero o in Italia, con un massimo ad impresa di:

a) euro 3.000,00, per fiera “prevalente”;

b) euro 1.500,00, per fiera “secondaria” (esaurita la graduatoria delle fiere prevalenti, potrà essere finanziata anche la seconda fiera sino ad esaurimento dei fondi disponibili).

Scadenza

Le domande possono essere inviate dalle ore 9.00 del 1/12/2021 alle ore 19.00 del 15/01/2022.

IMPORTANTE: Le imprese devono avere sede legale e/o un’unità operativa, (escluso magazzino o deposito), nella regione Veneto.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI COMPRESI NEL 2019 TRA 10 E 15 MILIONI

Scade il 13 dicembre la possibilità di inviare la domanda per il contributo a fondo perduto  “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021) destinato ad imprese e Partite IVA con ricavi o compensi 2019 compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. La richiesta può essere inoltrata anche per entrambi i benefici se si rientra nei requisiti richiesti.

BENEFICIARI E REQUISITI 

Sono ammessi i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia (con attività e partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge), con ricavi o compensi 2019 compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro (sono esclusi intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir). Ulteriore requisito:

  • per il contributo “Sostegni”: calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019;
  • per il contributo “Sostegni-bis alternativo”: calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
COME E QUANDO FARE DOMANDA

Si possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza telematica da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, fino al 13 dicembre 2021

Incentivi Autotrasporto

Il contributo è destinato alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’Albo e al REN (Registro Elettronico Nazionale).

L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 Euro per singola impresa e non è cumulabilecon altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili

a) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

  1. Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del decreto.
  2. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.
  3. In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
  4. In relazione agli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, sono finanziabili:
    a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto ai fini dell’ammissione al beneficio;
    b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
    c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
  5. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
  6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
    1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
    2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.
  7. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
    nei seguenti casi:
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
    c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

L’importo massimo ammissibile per gli investimenti, per singola impresa, non può superare euro 550.000.
Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
L’importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

INVESTIMENTI AD ALTA SOSTENIBILITA’

a) all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

  1. Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità ai sensi del presente decreto, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione “diesel” radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.
  2. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
  3. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure d’incentivazione allorché i costi ammissibili siano i medesimi.
  4. L’importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Transizione 4.0. Credito d’imposta fino al 50% promosso per sostenere la formazione del personale.

Il bando sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Tipologia di attività ammissibile

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Tipologia di spesa ammissibile

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Entità e forma dell’agevolazione

A partire dal 1° gennaio 2019, la percentuale del bonus sulle spese di formazione passa dal 40% al 50% per le piccole imprese, mentre resta fissata al 40% per le medie imprese.

L’importo dell’agevolazione e del credito d’imposta riconosciuto sarà inferiore per le grandi imprese in quanto il bonus formazione 4.0 scende al 30% e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.

In sintesi

Bonus formazione 4.0 Percentuale credito d’imposta Limite massimo di spesa
Piccole imprese 50% € 300.000
Medie imprese 40% € 250.000 
Grandi imprese 30% € 250.000

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Scadenza

31/12/2022