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Credito di imposta beni strumentali 4.0

Agevolazione  riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi “Transizione 4.0” (di cui alla legge n. 232 del 2016), destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (di cui all’allegato B della legge 232/2016) quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni.. 

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali “Transizione 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari
    • al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Transizione 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), è pari al 20% per il 2023 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Tale credito decresce negli anni successivi ed è pari al:
    • 15% per investimenti fino al 31.12.2024 (o al 30.06.2025, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2024);
    • 10% per investimenti fino al 31.12.2025 (o al 30.06.2026, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2025).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.
La fruizione può avvenire a decorrere:

  • dall’anno a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Transizione 4.0”
  • dall’anno a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Transizione 4.0”.

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Lo Staff di Studio Sinthesi può supportarti nell’intero iter agevolativo. 
Dalla analisi del tuo piano investimenti beni strumentali, all’attestazione dei requisiti di legge per la fruizione del beneficio fiscale, alla redazione della perizia giurata redatta da ingegneri asseveratori,  alla consegna della documentazione fiscale e tecnica di supporto.

Viene garantita assistenza costante sia durante l’iter della domanda nonché  in caso di verifiche ispettive degli Enti preposti, successive alla chiusura della pratica.

Affidati al nostro servizio sapremo guidarti all’ottenimento della tua agevolazione.