Bonus / Credito d’imposta a favore di imprese con contatori pari o superiori a 4,5 kw – Aggiornamento ottobre 2022

Agenzia delle entrate. Bonus imprese prodotti energetici.

Descrizione Bando

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Tipologia di interventi ammissibili

Sono previste diverse tipologie di crediti di imposta:

Credito di imposta per imprese energivore previsto per il terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che i costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il terzo semestre 2022:

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata.

Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costro per KWH superiore al 30% del corrispondente presso medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Quanto al calcolo del costo medio per KhW della componente energia elettrica, previsto per il terzo semestre, si tiene conto esclusivamente delle spese per l’acquisto della componente elettrica/del gas al netto di imposte ed eventuali sussidi, con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.) nel periodo dal 1°luglio al 30 settembre.

 Aggiornamento ottobre 2022 Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica prevista per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 Il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 è in media aumentato più del 30% per KWH rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. 

Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW per il bimestre Ottobre e Novembre 2022:

Il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 è in media aumentato più del 30% per KWH rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è del 30% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.  Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022: Il prezzo del gas naturale nel terzo trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022: Il prezzo del gas naturale nel terzo trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Nel caso di imprese non ancora costituite dalla data del 1° ottobre 2019, il parametro di riferimento normativamente previsto va calcolato in base alle componenti indicate nel decreto.

In sintesi la circolare prevede:

  • Credito di imposta pari al 20%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo semestre del 2022
  • Credito di imposta rideterminato nella misura pari al 25%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata nle secondo trimestre 2022
  • Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il secondo semestre 2022. Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWH superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 Aggiornamento ottobre 2022  

  • Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica prevista per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%;
  • Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 30%.
  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%;
  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%.

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo. Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 (entro il 22 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970 e 6971). I cessionari devono utilizzare i crediti in compensazione entro il 31 dicembre 2022 (entro il 31 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971). Anche i crediti di cui ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24, possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 31 marzo 2023. Le relative modalità attuative saranno definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.

Scadenza

31 marzo 2023