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Bonus / Credito d’imposta a favore di imprese con contatori pari o superiori a 4,5 kw – Aggiornamento ottobre 2022

Agenzia delle entrate. Bonus imprese prodotti energetici.

Descrizione Bando

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Tipologia di interventi ammissibili

Sono previste diverse tipologie di crediti di imposta:

Credito di imposta per imprese energivore previsto per il terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che i costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il terzo semestre 2022:

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata.

Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costro per KWH superiore al 30% del corrispondente presso medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Quanto al calcolo del costo medio per KhW della componente energia elettrica, previsto per il terzo semestre, si tiene conto esclusivamente delle spese per l’acquisto della componente elettrica/del gas al netto di imposte ed eventuali sussidi, con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.) nel periodo dal 1°luglio al 30 settembre.

 Aggiornamento ottobre 2022 Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica prevista per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 Il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 è in media aumentato più del 30% per KWH rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. 

Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW per il bimestre Ottobre e Novembre 2022:

Il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 è in media aumentato più del 30% per KWH rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è del 30% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.  Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022: Il prezzo del gas naturale nel terzo trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022: Il prezzo del gas naturale nel terzo trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito Il credito è del 40% per la spesa pari sostentuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Nel caso di imprese non ancora costituite dalla data del 1° ottobre 2019, il parametro di riferimento normativamente previsto va calcolato in base alle componenti indicate nel decreto.

In sintesi la circolare prevede:

  • Credito di imposta pari al 20%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo semestre del 2022
  • Credito di imposta rideterminato nella misura pari al 25%, a sostegno delle imprese energivore, per le spese sostenute per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata nle secondo trimestre 2022
  • Credito di imposta per imprese non energivore previsto per il secondo semestre 2022. Le imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWH superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 Aggiornamento ottobre 2022  

  • Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica prevista per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%;
  • Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 30%.
  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%;
  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale previsto per il bimestre Ottobre e Novembre 2022 pari al 40%.

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo. Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 (entro il 22 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970 e 6971). I cessionari devono utilizzare i crediti in compensazione entro il 31 dicembre 2022 (entro il 31 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971). Anche i crediti di cui ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24, possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 31 marzo 2023. Le relative modalità attuative saranno definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.

Scadenza

31 marzo 2023

MiSE: Bando MARCHI+ 2022

Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

– Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;

– Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;

b. avere sede legale e operativa in Italia;

c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;

d. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;

e. per la misura A:

– aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

– aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione; i.

per la Misura B:

– aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:

  • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

nonché – aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Tipologia di interventi ammissibili

1. Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati

a. Progettazione della rappresentazione. 
b. Assistenza per il deposito. 
c. Ricerche di anteriorità. 
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio.
e. Tasse di deposito presso EUIPO.

2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati

a. Progettazione della rappresentazione. 
b. Assistenza per il deposito. 
c. Ricerche di anteriorità. 
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio. 
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici – e entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici – entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.

Data attivazione

25/10/2022 

Per richiedere informazioni ai nostri tecnici:

MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d’imposta fino al 70% promosso per sostenere la formazione del personale.

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Tipologia di interventi ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0.

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nel bando e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Costituiscono attività di formazione 4.0 ammissibili al credito d’imposta le attività svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il personale dipendente, oppure, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

• Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;

• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

• Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;

• ITS.

Entità e forma dell’agevolazione

Decreto Aiuti 2022

Per rispondere alla carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale viene incrementata l’aliquota del credito d’imposta per la formazione, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese. Prevista una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Pertanto il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 70% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

Con il supporto della Rete TeamWork oggi puoi:

  • gestire la formazione aziendale con accesso ai fondi pubblici disponibili a supportare la tua impresa;
  • essere supportato da una struttura professionale che gestirà al tuo fianco la redazione e gestione del piano formativo e di tutte le incombenze burocratiche necessarie per accedere al contributo nonché del reperimento della certificazione di progetto;
  • qualora vi sia necessità, dando indicazioni di supporto al fine di finanziare l’eventuale costo esterno dei formatori.